CONVERTIRE LA PATENTE RILASCIATA DA UNO STATO ESTERO E' POSSIBILE SEGUENDO DELLE SEMPLICI NORME.
POICHE' LA CASISTICA E' MOLTO VARIEGATA ELENCHIAMO LE CONDIZIONI INDISPENSABILI PERCHE' LA CONVERSIONE POSSA AVVENIRE :
IL RILASCIO DELLA PATENTE ESTERA, O LA SUA CONFERMA, DEVE AVVENIRE PRIMA CHE IL TITOLARE DEL DOCUMENTO ACQUISISCA LA RESIDENZA IN ITALIA. NON SUSSISTENDO QUESTA CONDIZIONE LA CONVERSIONE NON PUO' ESSERE FATTA.
I DATI ANAGRAFICI SUI DOCUMENTI DI ORIGINE E SU QUELLI ITALIANI DEVONO COMBACIARE PERFETTAMENTE.
IL DOCUMENTO ESTERO DEVE ESSERE IN CORSO DI VALIDITA'.
LA CATEGORIA DELLA PATENTE ESTERA NON SEMPRE CORRISPONDE A QUELLA ITALIANA.
EUROPASE LA PATENTE E' RILASCIATA DA UNO STATO APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA NON E' INDISPENSABILE CONVERTIRE IL DOCUMENTO.
IL TITOLARE DI PATENTE RILASCIATA DA UNO STATO MEMBRO UE DEVE CONVERTIRE LA SUA PATENTE QUALORA :
SIA RESIDENTE ( ANCHE RESIDENZA NORMALE) DA PIU' DI DUE ANNI IN ITALIA E LA SUA PATENTE DI ORIGINE NON ABBIA LIMITI DI VALIDITA' AMMINISTRATIVA.
SIA SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DI REVISIONE DISPOSTO A SUO CARICO ( IN TAL CASO PUO' OPTARE PER IL RICONOSCIMENTO)
DIVERSAMENTE IL TITOLARE DI PATENTE RILASCIATA DA UNO STATO MEMBRO UE PUO' FAR RICONOSCERE IL PROPRIO DOCUMENTO DI ORIGINE ED IN TAL CASO SI APPLICHERANNO AL DOCUMENTO LE NORME DELLA PATENTE A PUNTI.
TALE RICONOSCIMENTO RISULTA UTILE IN CASO DI EVENTUALE SMARRIMENTO O DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA.
MONDOIL TITOLARE DI PATENTE RILASCIATA DA STATO EXTRACOMUNITARIO DEVE INNANZITUTTO VERIFICARE CHE LA SUA PATENTE SIA CONVERTIBILE E SUCCESSIVAMENTE IN AUTOSCUOLA VERRA' INFORMATO SULLA DOCUMENTAZIONE CHE DOVRA' PRODURRE PER EFFETTUARE LA CONVERSIONE.
POICHE' OGNI STATO NECESSITA DI PROCEDURE O DOCUMENTI DIVERSI, DIVENTA DIFFICILE ELENCARE I DOCUMENTI UTILI ALLA PROCEDURA NEL LORO COMPLESSO.
IN AUTOSCUOLA TI INFORMEREMO SULLA DOCUMENTAZIONE CHE DEVI PRODURRE.